Il gettito della TARI è destinato alla copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (art. 15 del Dlgs. n. 36/2003), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
Nella determinazione dei costi del servizio, il Comune si è avvalso anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte
variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
La TARI sarà corrisposta in acconto e saldo. L'acconto (in due rate) sarà calcolato come 80% del dovuto su 365 giorni calcolato con le tariffe dell'esercizio precedente. Il saldo e conguaglio (terza rata) calcolerà il 20% rimanente ed effettuerà un conguaglio con le tariffe aggiornate all'esercizio finanziario corrente, con scadenza oltre il 5 dicembre in osservanza del "metodo ARERA MTR2".
Le Deliberazioni delle tariffe devono essere pubblicate entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento sul “Portale del federalismo fiscale” e sono liberamente consultabili al seguente indirizzo: https://www.finanze.
gov.it/opencms/it/fiscalita-regionale-e-locale/iuc-imposta-unica-comunale-imu-tari-tasi-00001/.
Ai sensi dell’art. 13, comma 15-ter, del Dl. n. 201/2011, i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.
All’interno della presente bolletta è ricompreso anche il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente istituito dall’art. 19, del Dlgs. n. 504/1992 e confermato anche in
regime di TARI dall’art. 1, comma 666, della Legge n. 147/2013. Il Tributo è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Lucca secondo quanto previsto dall’art. 19, del Dlgs. n. 504/1992,
come modificato dall’art. 38-bis, del Dl. n. 124/2019.
Dall’anno 2021 il Tributo provinciale è pari al 5% della TARI dovuta dal contribuente.