Nel 1623 il Parlamento della Vicaria di Valdriana rinnovò lo Statuto che venne articolato in trenta capitoli, la cui attenzione era rivolta massimamente agli aspetti organizzativi e istituzionali della Comunità. Antonio Romiti (39) spiega che la riunione parlamentare era guidata dal Vicario o Commissario, al quale spettava l'onore di avanzare le "proposte". Successivamente i "Sindici" delle varie comunità esponevano "con reverentia" la loro opinione, stando in piedi ed a capo scoperto. I "Sindici" delle nove comunità che formavano la Vicaria dovevano vestire "con ferraiolo o cappa nera et cappello simile". Uno dei compiti principali del Commissario della Vicaria di Villa Basilica, che era terra di confine, consisteva nell'annuale visita dei "termini", che erano i colonnini in pietra che delimitavano i confini fra lo Stato di Lucca e quello di Firenze. Funzionari stabili della Vicaria erano: il Cancelliero, il Camarlingo Generale, il Massaiolo, il Bargello, i Messi e i Corrieri. Il Cancelliero era un N otaro che aveva il compito di convocare e registrare le riunioni del Parlamento, tenendo la corrispondenza relativa. Il Camarlingo Generale, che veniva scelto nel territorio della Vicaria per le sue possibilità economiche, perche in caso di insolvenza doveva pagare di persona, aveva il compito della riscossione delle "colte", delle imposte, delle pigioni, dei crediti, degli affitti e di tutte le entrate della Vicaria.II Massaiolo aveva il dovere di sovrintendere a tutti i beni affidati ai dirigenti della Vicaria ed era obbligato a tenere sempre aggiornato un Libro-Inventario, nel quale registrava tutti gli arredi affidati al Vicario e Commissario, al Notaro, al Colonnello, ai Messi ed ai Famigli.1I Bargello doveva sorvegliare l' opera del Massaiolo; i Messi dovevano tenere l' amministrazione ordinaria della Vicaria seguendo le norme generali della Repubblica ed i Corrieri dovevano tenere il collega- mento col territorio. A seconda del tipo della loro "missione", essi avevano diritto ad una paga diversa. Per le missioni che, per motivi di urgenza, dovevano essere effettuate di notte, i Corrieri percepivano un compenso maggiore. Nello Statuto suddetto non figurano i compiti del Colonnello. E' chiaro, però, che egli dipendeva direttamente dalla superiore autorità militare della Repubblica e che ad essa doveva render conto, con specifiche relazioni concernenti i problemi riguardanti le varie rocche affidate alla difesa della guarnigione da lui dipendente.
(38) SODINI C., Le magistrature del comune di Villa Basilica secondo gli Statuti del 1590, in "Riv. di archeologia, storia e costume", a. IV, 1976, I, p. 31 e sgg.
(39) ROMITI A., La Vicaria della Valdriana e la sua riorganizzazione seicentesca, Ibidem, a. XIV, 1986,3, p. 19 e sgg.